Il Governo Italiano potra' importare nella Repubblica Federale di Germania, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la riesumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri italiani. Il Governo della R. F. T. accordera' analoghe facilitazioni per le importazioni di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri. In tale caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni. Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su richiesta del Governo italiano, inoltrata per le vie diplomatiche.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art19 · fonte del testo

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