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Amministrativo
Progetto di Protocollo
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 · Legge 3 maggio 2016, n. 79
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
- Aggiornato al
- 25 maggio 2016
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 72
- Art. 1COMMISSIONE ECONOMICA PER L'EUROPA Riunione delle Parti della Convenzione sulla…
- Art. 2Definizioni Ai fini del presente Protocollo: 1. per "Convenzione" s'intende la…
- Art. 3Disposizioni generali 1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative…
- Art. 4Campo di applicazione relativamente a piani e programmi 1. Ciascuna Parte provvede…
- Art. 5Selezione 1. Ciascuna Parte determina se i piani e i programmi di cui all'articolo 4…
- Art. 6Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale 1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per…
- Art. 7Rapporto ambientale 1. Per i piani ed i programmi soggetti alla valutazione ambientale…
- Art. 8Partecipazione del pubblico 1. Ciascuna Parte assicura al pubblico la possibilita' di…
- Art. 9Consultazione delle Autorita' ambientali e sanitarie 1. Ciascuna Parte designa le…
- Art. 10Consultazioni transfrontaliere 1. Qualora una Parte di origine ritenga che l'attuazione…
- Art. 11Decisione 1. Ciascuna Parte provvede affinche' all'atto dell'adozione di un piano o di un…
- Art. 12Monitoraggio 1. Ciascuna Parte controlla gli effetti ambientali e sanitari significativi…
- Art. 13Programmazione e legislazione 1. Ciascuna Parte si adopera per assicurare che le…
- Art. 14Riunione delle Parti della Convenzione agente come Riunione delle Parti del Protocollo 1…
- Art. 15Relazione con altri Accordi internazionali Le disposizioni pertinenti del presente…
- Art. 16Diritto di voto 1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte del presente Protocollo…
- Art. 17Segretariato Il segretariato istituito dall'articolo 13 della Convenzione agisce come…
- Art. 18Allegati Gli allegati del presente Protocollo formano parte integrante dello stesso.
- Art. 19Emendamenti al Protocollo 1. Qualsiasi Parte puo' proporre emendamenti al presente…
- Art. 20Risoluzione delle controversie Le disposizioni sulla composizione delle controversie di…
- Art. 21Sottoscrizione Il presente Protocollo e' aperto alla sottoscrizione a Kiev (Ucraina)…
- Art. 22Depositario Il segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario…
- Art. 23Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. Il presente Protocollo e' soggetto a…
- Art. 24Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno…
- Art. 25Denuncia Ciascuna Parte puo', con notifica scritta al depositario, denunciare in ogni…
- Art. 26Testi facenti fede L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese…
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