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Amministrativo
Protocollo
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 · Legge 3 maggio 2016, n. 79
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
- Aggiornato al
- 25 maggio 2016
- Articoli
- 25
- Versioni storiche
- 72
- Art. 1PROTOCOLLO relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento…
- Art. 2Zona di applicazione del protocollo La zona di applicazione del presente protocollo e' la…
- Art. 3Disposizioni generali 1. Le parti cooperano: a) per attuare la regolamentazione…
- Art. 4Piani di emergenza e altri mezzi volti a prevenire e combattere gli episodi di…
- Art. 5Sorveglianza Le parti sviluppano e attuano, individualmente o in cooperazione bilaterale…
- Art. 6Cooperazione nelle operazioni di recupero In caso di scarico o caduta in mare di sostanze…
- Art. 7Divulgazione e scambio delle informazioni 1. Ciascuna parte s'impegna a divulgare alle…
- Art. 8Comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento Le parti si…
- Art. 9Procedura di notifica 1. Ciascuna parte impartisce ai comandanti o altre persone…
- Art. 10Misure operative 1. Ogni parte confrontata ad un episodio di inquinamento: a) effettua le…
- Art. 11Misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti 1. Ciascuna…
- Art. 12Assistenza 1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un episodio di…
- Art. 13Rimborso dei costi di assistenza 1. Salvo se un accordo relativo alle disposizioni…
- Art. 14Strutture ricettive portuali 1. Le parti prendono, individualmente o in cooperazione…
- Art. 15Rischi ambientali del traffico marittimo In conformita' con le regole e norme…
- Art. 16Accoglienza delle navi in difficolta' nei porti e luoghi di rifugio Le parti definiscono…
- Art. 17Accordi a livello subregionale Le parti possono negoziare, elaborare e mantenere…
- Art. 18Riunioni 1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono nel…
- Art. 19Nesso con la convenzione 1. Le disposizioni della convenzione che si riferiscono a…
- Art. 20Incidenza del protocollo sulle legislazioni interne Nell'applicazione delle disposizioni…
- Art. 21Relazioni con terzi Le parti invitano gli Stati non parti e le organizzazioni…
- Art. 22Firma Il presente protocollo e' aperto alla firma di qualsiasi parte contraente della…
- Art. 23Ratifica, accettazione o approvazione Il presente protocollo e' sottoposto a ratifica…
- Art. 24Adesione Dal 26 gennaio 2003 il presente protocollo e' aperto all'adesione di qualsiasi…
- Art. 25Entrata in vigore 1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno…
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