[1]Consultazioni transfrontaliere

[2]1. Qualora una Parte di origine ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma possa avere effetti transfrontalieri significativi sull'ambiente o sulla salute, o qualora ne faccia richiesta una Parte che possa essere significativamente interessata da tali effetti, la Parte di origine lo notifica senza indugio alla Parte colpita, prima dell'adozione del piano o del programma. 2. La notifica contiene, fra l'altro:

  • a)il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale, comprese le informazioni sulle possibili conseguenze transfrontaliere sull'ambiente e sulla salute;
  • b)informazioni sul procedimento decisionale, fra cui l'indicazione di un calendario ragionevole per la trasmissione di osservazioni. 3. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, entro il termine specificato nella notifica, se desidera avviare consultazioni previe all'adozione del piano o del programma. In tal caso, le Parti interessate avviano consultazioni sui probabili effetti transfrontalieri ambientali e sanitari dell'attuazione del piano o del programma e sulle misure prospettabili per prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative. 4. Se tali consultazioni hanno luogo, le Parti interessate convengono specifiche modalita' affinche' il pubblico interessato e le autorita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1 nella Parte colpita siano informati ed abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro termini ragionevoli.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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