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[1]di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo

[2]Le Parti qui di seguito convengono che lo studente di uno dei due Paesi che sia in possesso di un titolo di istruzione universitaria valido nel suo Paese per il proseguimento al secondo o terzo livello di studi presso un'Istituzione universitaria, ha diritto di candidarsi, presso le istituzioni universitarie dell'altro Paese, alla frequenza d'un corso di laurea al livello successivo. La valutazione dei crediti dei titoli accademici di uno dei due Paesi, per l'accesso ai corsi di Laurea di livello successivo dell'altro Paese, e' di competenza dell'Istituzione universitaria del Paese di accoglienza. L'iscrizione sara' concessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legislazione e dagli ordinamenti didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza per l'accesso allo specifico corso di studi. Ai fini della valutazione e del riconoscimento dei titoli accademici, potra' anche essere tenuto conto di attestati relativi a corsi di perfezionamento universitario conseguiti dal candidato presso l'Istituzione universitaria del suo Paese.

Testo in vigore dal 6 agosto 2016 al 6 agosto 2016

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Che cosa è cambiato dal 6 agosto 2016

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2016 al 23 maggio 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2016-05-04;77~accordo-art5 · fonte del testo

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