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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 · Legge 20 marzo 2003, n. 77
- Aggiornato al
- 18 aprile 2003
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1Traduzione non ufficiale CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI…
- Art. 2- Definizioni A fini della presente convenzione, s'intende per: a "autorita'…
- Art. 3- Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure Ad un…
- Art. 4- Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale. 1 Salvo quanto…
- Art. 5- Altri eventuali diritti procedurali Le Parti esaminano l'opportunita' di concedere ai…
- Art. 6- Processo decisionale Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita'…
- Art. 7- Obbligo di agire con prontezza Nelle procedure che concernono un fanciullo, l'autorita'…
- Art. 8- Possibilita' di procedere d'ufficio Nelle procedure che interessano un fanciullo…
- Art. 9- Designazione di un rappresentante 1 Nelle procedura che interessano un fanciullo, se…
- Art. 101 Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad un'autorita'…
- Art. 11Le Parti esaminano la possibilita' di estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9…
- Art. 121 Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al…
- Art. 13- Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti Per prevenire e risolvere i…
- Art. 14- Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridica Se il diritto interno prevede il…
- Art. 15- Relazioni con altri strumenti internazionali La presente Convenzione non ostacola…
- Art. 16- Istituzione e funzioni del Comitato permanente 1 Ai fini della presente Convenzione, e'…
- Art. 17- Composizione 1 Ogni Parte puo' farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da…
- Art. 18- Riunioni 1 Alla fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della…
- Art. 19- Rapporti del Comitato permanente Dopo ciascuna riunione, il Comitato permanente…
- Art. 201 ogni proposta di emendamento agli articoli della presente Convenzione, presentata da…
- Art. 21- Firma, ratifica ed entrata in vigore 1 La presente convenzione e' aperta alla firma…
- Art. 22- Stati non membri e Comunita' europea 1 Dopo l'entrata in vigore della presente…
- Art. 23- Applicazione territoriale 1 Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del…
- Art. 24- Riserve Non puo' essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.
- Art. 25- Denuncia 1 Ogni Parte puo' in qualunque momento denunciare la presente convenzione…
- Art. 26- Notifiche Il segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri…
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