1 Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che cio' non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo: a fornire al fanciullo ogni intonazione pertinente, se quest'ultimo e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente; b fornire spiegazioni al fanciullo, se quest'ultimo e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione dei rappresentante; c determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'autorita' giudiziaria. 2 Le Parti esaminano la possibilita' di estendere le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilita' di genitore. D. Estensione di talune disposizioni

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art10 · fonte del testo

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