Art. 8 (Convenzione)
[1]- Possibilita' di procedere d'ufficio
[2]Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita' giudiziaria ha facolta', nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo, secondo quanto determinato dal diritto interno, di procedere d'ufficio.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
