[1]- Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale.

[2]1 Salvo quanto disposto dall'articolo 9, il fanciullo ha il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale delle procedure dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilita' di genitore, della facolta' di rappresentare il fanciullo per via di un conflitto d'interesse con lo stesso. 2 Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di cui al paragrafo 1 si applichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discernimento sufficiente.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari