[1]rogatorie per la effettuazione di singoli atti processuali

[2]La commissione rogatoria per l'effettuazione di singoli atti processuali deve essere redatta in forma scritta e, tenendo conto della natura della commissione stessa, avere i seguenti requisiti:

  • a)denominazione dell'istituzione richiedente;
  • b)denominazione dell'istituzione richiesta;
  • c)denominazione della causa riguardo alla quale viene richiesta l'assistenza giudiziaria;
  • d)nomi e cognomi delle parti, nonche' delle persone nei cui confronti si effettuano attivita' notarili, loro cittadinanza, professione, residenza o domicilio;
  • e)nomi, cognomi e indirizzi degli eventuali rappresentanti delle persone indicate al sottoparagrafo d, ivi compresi i rappresentanti per legge;
  • f)contenuto della commissione rogatoria.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art5 · fonte del testo

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