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Civile
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979
Legge 11 dicembre 1985, n. 766
- Aggiornato al
- 27 dicembre 1985
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche…
- Art. 2giudiziaria I tribunali di ambedue le Parti Contraenti e, in URSS, anche gli organi del…
- Art. 3dell'assistenza giudiziaria Le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente assistenza…
- Art. 4' di comunicazione Nel prestarsi assistenza giudiziaria le istituzioni delle Parti…
- Art. 5rogatorie per la effettuazione di singoli atti processuali La commissione rogatoria per…
- Art. 6formati I documenti inviati per l'assistenza giudiziaria devono portare la firma del…
- Art. 7' di esecuzione delle commissioni rogatorie relative alla effettuazione di singoli atti…
- Art. 8' dei testimoni e degli esperti 1. Il testimone o l'esperto che su convocazione…
- Art. 9di documenti 1. L'istituzione richiesta procede alla notifica, in conformita' con le…
- Art. 10della notifica dei documenti La certificazione della notifica dei documenti viene fatta…
- Art. 11di documenti ai propri cittadini 1. Le Parti contraenti hanno diritto di notificare…
- Art. 12da usare 1. Le richieste di assistenza giudiziaria, nonche' i documenti ad esse allegati…
- Art. 13di assistenza giudiziaria L'assistenza giudiziaria non e' accordata se la prestazione di…
- Art. 14relative alla prestazione di assistenza giudiziaria La Parte contraente richiesta non…
- Art. 15di informazioni I Ministeri della Giustizia delle Parti contraenti, con le modalita'…
- Art. 16dei documenti 1. I documenti ufficiali rilasciati nel territorio di una Parte contraente…
- Art. 17di documenti relativi ad atti di stato civile ed altri documenti 1. Ai fini…
- Art. 18processuali e assistenza giudiziaria gratuita I cittadini di una Parte contraente, sul…
- Art. 19delle decisioni 1. Ciascuna Parte contraente riconosce le decisioni giudiziarie…
- Art. 20di riconoscimento 1. Le decisioni relative al riconoscimento vengono adottate dai…
- Art. 21da allegare alla richiesta Alla richiesta di riconoscimento e' necessario allegare: a)…
- Art. 22delle decisioni Le decisioni giudiziarie pronunciate dai Tribunali di una delle Parti…
- Art. 23di riconoscimento e di esecuzione La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle…
- Art. 24dei tribunali 1. Il Tribunale della Parte contraente sul cui territorio e' stata…
- Art. 25di riconoscimento della decisione 1. Il riconoscimento della decisione giudiziaria e'…
- Art. 26e atti notarili Le disposizioni degli articoli 19-25 della presente Convenzione si…
- Art. 27all'estero di beni artistici e culturali Le disposizioni della presente Convenzione…
- Art. 28delle decisioni senza ulteriori provvedimenti Le disposizioni del presente Titolo non…
- Art. 29ed esecuzione delle decisioni sulle spese processuali 1. Le decisioni sulle spese…
- Art. 30dette controversie Le eventuali divergenze concernenti l'interpretazione e l'applicazione…
- Art. 31in vigore La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore 30…
- Art. 32della Convenzione La presente Convenzione e' stipulata per la durata di cinque anni dal…
