delle commissioni rogatorie 1. La commissione rogatoria deve indicare, secondo il suo oggetto:

  • a)il nome dell'autorita' richiedente:
  • b)il nome dell'autorita' richiesta, ove possibile;
  • c)il procedimento per il quale viene richiesta l'assistenza giudiziaria;
  • d)i nomi, gli indirizzi e la nazionalita' delle parti;
  • e)i nomi e gli indirizzi dei rappresentanti delle parti nel processo;
  • f)l'oggetto della commissione rogatoria e i dati necessari alla sua esecuzione. 2. Le commissioni rogatorie devono essere firmate e corredate del timbro dell'autorita' richiedente.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art5 · fonte del testo

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