DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, si applichera' la legge della Parte richiesta. Peraltro qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta seguira' tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge. 2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla Parte richiesta l'esecuzione della commissione rogatoria, tale ultima Parte, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, richiedera' alla Parte richiedente tutti i dati e gli elementi complementari necessari. 3. La Parte richiesta fara' conoscere in tempo utile il luogo e la data dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorita' e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se e per quanto non in contrasto con la legge della Parte richiesta. 4. Dopo l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta restituita' gli atti alla Parte richiedente. La commissione rogatoria deve essere eseguita al piu' presto possibile. Qualora non sia stato possibile dare seguito alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituira' gli atti al piu' presto possibile indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532~convenzione-art15 · fonte del testo

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