delle commissioni rogatorie 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, l'autorita' delle Parte richiesta applichera' 1 legge del proprio stato. Si domanda dell'autorita' della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' tuttavia seguire le modalita' di esecuzione indicate nella commissione rogatoria, a meno che non sia contrario alla legge del proprio Stato. La commissione rogatoria deve essere eseguita al piu' presto possibile. 2. Se l'autorita' centrale a cui la commissione rogatoria e' stata trasmessa e' incompetente, provvedera' a trasmetterla d'ufficio all'autorita' centrale competente e ne informera' la autorita' richiedente. 3. Se l'indirizzo indicato nella Commissione rogatoria non e' esatto o non e' conosciuto, ovvero se la persona alla quale la rogatoria si riferisce non abita all'indirizzo indicato, l'autorita' richiesta provvedera' a quanto necessario per identificarlo. Se l'indirizzo non viene identificato, la commissione rogatoria sara' rinviata alla Parte richiedente. 4. Su richiesta della Parte richiedente, l'autorita' della Parte richiesta fara' conoscere in tempo utile il luogo e la data dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorita' e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se la Parte richiesta lo consente. 5. Dopo l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta gli atti della Parte richiedente nel caso in cui non e' stato possibile dare seguito alla Commissione rogatoria, restituira' gli atti indicando motivi che hanno impedito l'esecuzione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art7 · fonte del testo

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