[1]' dei testimoni e degli esperti

[2]1. Il testimone o l'esperto che su convocazione, trasmessagli dalla istituzione richiesta, si presenta presso l'istituzione richiedente non puo' essere - indipendentemente dalla sua cittadinanza - sottoposto sul territorio della Parte contraente richiedente, a procedimento penale, ne' tratto in arresto oppure condannato per un reato commesso prima dell'ingresso nel territorio di detta Parte. 2. Il testimone o l'esperto perde tale garanzia qualora - nonostante ne abbia la possibilita' - non abbandoni il territorio della Parte contraente richiedente entro 15 giorni dal giorno in cui l'istituzione che lo ha convocato gli ha comunicato che la sua presenza non e' piu' necessaria. In questo periodo non viene calcolato il tempo durante il quale il testimone o l'esperto non ha potuto lasciare il territorio della Parte contraente richiedente per cause indipendenti dalla sua volonta'. 3. Nei confronti del testimone o dell'esperto che non si presenti su convocazione della Parte contraente richiedente, non puo' essere applicata alcuna misura di carattere coercitivo, ne' alcuna sanzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art8 · fonte del testo

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