[1]di documenti relativi ad atti di stato civile ed altri documenti

[2]1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente si impegna ad inviare all'altra Parte contraente, su richiesta pervenuta per via diplomatica, certificati di registrazione di atti di stato civile, titoli di studio, certificati di lavoro ed altri documenti relativi ai diritti personali e interessi dei cittadini dell'altra Parte contraente, qualora tali atti siano necessari per lo svolgimento di un procedimento. 2. I documenti indicati vengono inviati all'altra Parte contraente per via diplomatica senza traduzione e gratuitamente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art17 · fonte del testo

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