[1]CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile.

[2]Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidium del Soviet Supremo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, animati dal reciproco desiderio di rafforzare i legami di amicizia tra i popoli della Repubblica italiana e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e riaffermando il desiderio di unire gli sforzi per l'ulteriore sviluppo della fruttuosa cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia civile, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari: - Il Presidente della Repubblica italiana: il Ministro degli Affari Esteri Arnaldo Forlani. - Il Presidium del Soviet Supremo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: il Ministro degli Affari Esteri dell'URSS Andrey Andreevich Gromiko i quali, hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO 1 Protezione giuridica

[4]1. I cittadini di una Parte Contraente godono sul territorio dell'altra Parte Contraente, per quanto concerne i propri diritti personali e patrimoniali, della stessa protezione giuridica dei cittadini di quella Parte Contraente. 2. I cittadini di una Parte Contraente hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza impedimenti ai tribunali, alle procure e ad altre istituzioni dell'altra Parte Contraente, nella cui giurisdizione - in conformita' con la legislazione di quest'ultima - rientrino cause civili comprese quelle di famiglia): possono comparire presso di esse, presentare istanze e sporgere querele, alle stesse condizioni dei cittadini dell'altra Parte Contraente 3. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche alle persone giuridiche, costituite sul territorio di una delle Parti Contraenti in conformita' della Legislazione vigente su quel territorio.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari