1. Una parte puo' differire l'adempimento dei suoi obblighi ove sia manifesto, dopo la conclusione del contratto, che l'altra parte non adempira' ad una parte essenziale dei suoi obblighi a causa:

  • a)di una grave insufficienza della capacita' di adempimento di detta parte o della sua solvibilita'; o
  • b)del modo con cui si prepara a dare esecuzione o esegue il contratto. 2. Se il venditore ha gia' spedito le merci quando si manifestano le ragioni previste al paragrafo precedente, puo' opporsi a che le merci siano consegnate all'acquirente, anche se questi e' in possesso di un documento che gli da' diritto ad ottenerle. Il presente paragrafo riguarda solo i diritti rispettivi del venditore e dell'acquirente sulle merci. 3. La parte che differisce l'esecuzione, prima o dopo la spedizione delle merci, deve immediatamente inviare una notifica in tal senso all'altra parte, e deve procedere all'esecuzione se l'altra parte da' assicurazioni sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art71 · fonte del testo

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