1. L'acquirente puo' dichiarare il contratto rescisso:

  • a)se l'inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o b) in caso di mancata consegna, se il venditore non consegna le merci nel termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformita' al paragrafo 1 dell'articolo 47 o se dichiara che non le consegnera' entro il termine cosi' fissato. 2. Tuttavia, quando il venditore ha consegnato le merci, l'acquirente scade dal diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo ha fatto:
  • a)in caso di consegna tardiva, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui e' venuto a conoscenza che la consegna era stata effettuata.
  • b)in caso di inosservanza diversa dalla consegna tardiva, entro una scadenza ragionevole:
  • i)a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale inosservanza;
  • ii)dopo la scadenza di ogni termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformita' al paragrafo 1 dell'articolo 47 o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempira' ai suoi obblighi entro tale termine supplementare; o
  • iii)dopo la scadenza di ogni termine supplementare indicato dal venditore in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 48 o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non accettera' l'adempimento degli obblighi.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art49 · fonte del testo

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