1. Il venditore puo' dichiarare rescisso il contratto:

  • a)se l'inadempimento da parte dell'acquirente di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o b) se l'acquirente non adempie al suo obbligo di pagare il prezzo o non prende in consegna le merci nel termine supplementare fissato dal venditore in conformita' al paragrafo 1 dell'articolo 63 o se dichiara che non lo fara' nel termine cosi' fissato. 2. Tuttavia, quando l'acquirente ha pagato il prezzo, il venditore decade dal diritto di dichiarare rescisso il contratto se non lo ha fatto:
  • a)in caso di inadempienza tardiva da parte dell'acquirente, prima di essere venuto a conoscenza che l'adempimento era avvenuto; o b) in caso di inosservanza da parte dell'acquirente che non sia adempimento tardivo, entro un termine ragionevole:
  • i)a partire dal momento nel quale il venditore e' venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale inadempienza; o
  • ii)allo spirare di ogni termine supplementare concesso dal venditore in conformita' al paragrafo 1 dell'articolo 63 o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non adempira' ai suoi obblighi in questo termine supplementare.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art64 · fonte del testo

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