1. Il venditore puo' fissare all'acquirente un termine supplementare di durata ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi. 2. A meno che non abbia ricevuto dall'acquirente una notifica che lo informi che questi non adempira' ai suoi obblighi nel termine cosi' fissato, il venditore non puo', prima dello scadere di detto termine, avvalersi di alcun mezzo di cui dispone in caso di inosservanza del contratto. Tuttavia il venditore non perde, per questo, il diritto di richiedere danni-interessi per ritardo nell'esecuzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art63 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari