Art. iii bis
Articolo III bis Divulgazione di informazioni confidenziali Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo s'intende richiedere ai Membri di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o comunque sarebbe in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.
Testo vigente dal 11 gennaio 1995
