Art. v bis
Articolo V bis Accordi per l'integrazione dei mercati del lavoro Il presente Accordo non impedisce ai suoi Membri di stipulare accordi che sanciscano la piena integrazione 2 dei mercati del lavoro tra le parti contraenti degli stessi, purche' tali accordi:
- a)prevedano l'esonero per i cittadini delle parti contraenti da obblighi concernenti residenza e permesso di lavoro;
- b)siano notificati al Consiglio per gli scambi di servizi.
Testo vigente dal 11 gennaio 1995
