[1]18.1 La procedura potra' 49 essere sospesa o chiusa senza l'applicazione di misure provvisorie o di dazi compensativi all'atto dell'assunzione volontaria di impegni soddisfacenti in base ai quali:

  • a)il governo dell'esportatore Membro accetti di sopprimere o limitare la sovvenzione o di prendere altre misure in merito ai suoi effetti; o
  • b)l'esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi, in modo tale che le autorita' inquirenti giungano alla conclusione che non sussiste piu' l'effetto dannoso della sovvenzione. Gli aumenti di prezzo conseguenti all'assunzione di tale impegno non dovranno essere piu' elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo della sovvenzione. Ove tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il danno a carico dell'industria nazionale, e' auspicabile che essi siano inferiori all'importo della sovvenzione. 18.2 Gli impegni saranno richiesti o accettati soltanto ove le autorita' dell'importatore Membro abbiano accertato in via preliminare l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio arrecato dalla stessa e, nel caso di impegni assunti da esportatori, abbiano ottenuto il consenso dell'esportatore Membro. 18.3 Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accettati ove le autorita' dell'importatore Membro ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali e' troppo elevato o per altri motivi, tra cui quelli di ordine generale. Se del caso, e ove possibile, le autorita' comunicheranno all'esportatore i motivi che le hanno indotte a ritenere inopportuna l'accettazione dell'impegno, consentendogli, nella misura del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito. 18.4 Nel caso in cui l'impegno venga accettato, l'inchiesta sull'esistenza della sovvenzione e del danno sara' comunque portata a termine se l'esportatore Membro lo desidera o se cosi' decide l'importatore Membro. In tal caso, se si accerta che la sovvenzione o il relativo danno non sussistono, l'impegno decade automaticamente, salvo i casi in cui si giunge a tale conclusione principalmente in virtu' dell'esistenza di un impegno. In questi casi, le autorita' interessate potranno esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodo di tempo un impegno conforme alle disposizioni del presente Accordo. Ove sia accertata l'esistenza della sovvenzione e di un danno, l'impegno assunto sara' tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alle disposizioni del presente Accordo. 18.5 Le autorita' dell'importatore Membro potranno proporre l'assunzione di impegni in materia di prezzi, senza che all'esportatore incomba l'obbligo di assumerli. Il fatto che il governo o l'esportatore non assumano tali impegni o non accettino la proposta di farlo non puo' in alcun modo pregiudicare l'esame della vertenza. Tuttavia, le autorita' sono libere di decidere che la minaccia di un danno sia piu' probabile se continuano le importazioni sovvenzionate. 18.6 Le autorita' di un importatore Membro possono richiedere ad un governo o ad un esportatore di cui hanno accettato l'assunzione d'impegno, di fornire informazioni periodiche circa l'adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di violazione dell'impegno assunto, le autorita' dell'importatore Membro possono, a norma del presente Accordo e in conformita' con le sue disposizioni, prendere provvedimenti d'urgenza che potranno consistere nell'applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delle informazioni note piu' attendibili. In tali casi, potranno essere riscossi diritti definiti, conformemente al presente Accordo, sui prodotti destinati al consumo non oltre i 90 giorni prima dell'applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale imposizione retroattiva non puo' applicarsi alle importazioni effettuate prima della violazione dell'impegno.

[2]----------------- 49 Il termine "potra'" non si deve intendere nel senso di autorizzare contemporaneamente la prosecuzione della procedura e l'applicazione di impegni, salvo quanto disposto dal paragrafo 4.

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

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  10. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  11. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  12. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  13. 10 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  14. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1995 al 25 luglio 1995. 240 parole tolte, 582 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: dell'attuazione degli impegni1. L'avanzamento dell'attuazione degli impegni negoziati nel quadro del programma di riforma dell'Uruguay Round e' sottoposto ad esame dal Comitato agricoltura. 2. Il processo d'esame viene intrapreso sulla base delle notifiche presentate dai Membri in relazione a problemi e secondo intervalli determinati, nonche' sulla base della documentazione che il Segretariato puo' essere incaricato di predisporre per facilitare il processo medesimo. 3. Oltre alle notifiche da presentare ai sensi del paragrafo2, viene notificata senza indugio qualsiasi nuova misura interna di sostegno, o qualsiasi modifica di una misura vigente, per la quale viene chiesto l'esonero dalla riduzione. La notifica precisa nei particolari la nuova misura o la misura modificata e ne illustra la conformita' ai criteri concordati di cui all'articolo 6 o all'allegato 2. 4. Nel processo d'esame i Membri prendono debitamente in considerazione l'incidenza di eccessivi tassi di inflazione sulla capacita' di qualsiasi Membro di rispettare i relativiaggiunto: 18.1 La procedura potra' 49 essere sospesa o chiusa senza l'applicazione di misure provvisorie o di dazi compensativi all'atto dell'assunzione volontaria di impegni soddisfacenti in base ai quali:

aggiunto: a) il governo dell'esportatore Membro accetti di sopprimere o limitare la sovvenzione o di prendere altre misure in merito ai suoi effetti; o

aggiunto: b) l'esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi, in modo tale che le autorita' inquirenti giungano alla conclusione che non sussiste piu' l'effetto dannoso della sovvenzione. Gli aumenti di prezzo conseguenti all'assunzione di tale impegno non dovranno essere piu' elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo della sovvenzione. Ove tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il danno a carico dell'industria nazionale, e' auspicabile che essi siano inferiori all'importo della sovvenzione. 18.2 Gli impegni saranno richiesti o accettati soltanto ove le autorita' dell'importatore Membro abbiano accertato in via preliminare l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio arrecato dalla stessa e, nel caso di impegni assunti da esportatori, abbiano ottenuto il consenso dell'esportatore Membro. 18.3 Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accettati ove le autorita' dell'importatore Membro ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali e' troppo elevato o per altri motivi, tra cui quelli di ordine generale. Se del caso, e ove possibile, le autorita' comunicheranno all'esportatore i motivi che le hanno indotte a ritenere inopportuna l'accettazione dell'impegno, consentendogli, nella misura del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito. 18.4 Nel caso in cui l'impegno venga accettato, l'inchiesta sull'esistenza della sovvenzione e del danno sara' comunque portata a termine se l'esportatore Membro lo desidera o se cosi' decide l'importatore Membro. In tal caso, se si accerta che la sovvenzione o il relativo danno non sussistono, l'impegno decade automaticamente, salvo i casi in cui si giunge a tale conclusione principalmente in virtu' dell'esistenza di un impegno. In questi casi, le autorita' interessate potranno esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodo di tempo un impegno conforme alle disposizioni del presente Accordo. Ove sia accertata l'esistenza della sovvenzione e di un danno, l'impegno assunto sara' tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alle disposizioni del presente Accordo. 18.5 Le autorita' dell'importatore Membro potranno proporre l'assunzione di impegni in materia di tolto: sostegno interno. 5. I Membri convengono di procedere annualmente a consultazioni in seno al Comitato agricoltura riguardo alla loro partecipazione alla normale crescita del commercio mondiale di prodotti agricoli nel quadro degli impegni in materia di sovvenzioni all'esportazioni ai sensi del presente Accordo.6. Il processo d'esame fornisce ai Membri l'opportunita' di sollevare qualsiasi questione relativa all'attuazione degli impegni del programma di riforma ai sensi del presente Accordo. 7. Qualsiasi Membro puo' sottoporre all'attenzione del Comitato agricoltura una misura che a suo avviso un altro Membro avrebbe dovuto notificare aggiunto: prezzi, senza che all'esportatore incomba l'obbligo di assumerli. Il fatto che il governo o l'esportatore non assumano tali impegni o non accettino la proposta di farlo non puo' in alcun modo pregiudicare l'esame della vertenza. Tuttavia, le autorita' sono libere di decidere che la minaccia di un danno sia piu' probabile se continuano le importazioni sovvenzionate. 18.6 Le autorita' di un importatore Membro possono richiedere ad un governo o ad un esportatore di cui hanno accettato l'assunzione d'impegno, di fornire informazioni periodiche circa l'adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di violazione dell'impegno assunto, le autorita' dell'importatore Membro possono, a norma del presente Accordo e in conformita' con le sue disposizioni, prendere provvedimenti d'urgenza che potranno consistere nell'applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delle informazioni note piu' attendibili. In tali casi, potranno essere riscossi diritti definiti, conformemente al presente Accordo, sui prodotti destinati al consumo non oltre i 90 giorni prima dell'applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale imposizione retroattiva non puo' applicarsi alle importazioni effettuate prima della violazione dell'impegno.

aggiunto: ----------------- 49 Il termine "potra'" non si deve intendere nel senso di autorizzare contemporaneamente la prosecuzione della procedura e l'applicazione di impegni, salvo quanto disposto dal paragrafo 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art18 · fonte del testo

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