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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993 · Legge 14 dicembre 1994, n. 713
- Aggiornato al
- 27 dicembre 1994
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO…
- Art. 2e Protezione degli Investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli…
- Art. 3della nazione piu' favorita e trattamento nazionale 1. Ciascuna delle Parti Contraenti…
- Art. 4per danni e perdite Agli investitori di una Parte Contraente, i cui investimenti nel…
- Art. 5o Esproprio 1. (1) Gli investimenti cui il presente Accordo si riferisce non possono…
- Art. 6di capitali, profitti e redditi. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' che, dopo…
- Art. 7Se una Parte Contraente, o qualunque sua istituzione, ha concesso una garanzia contro i…
- Art. 8di trasferimento I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5 6 e 7 saranno effettuati senza…
- Art. 9delle controversie tra gli Investitori e le Parti Contraenti 1. Tutte le controversie…
- Art. 10delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti per…
- Art. 11di altre disposizioni 1. Qualora una situazione sia disciplinata tanto del presente…
- Art. 12in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti…
- Art. 13e Data di Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni…
Altre partizioni dell’atto
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