[1]e Data di Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui le procedure costituzionali di cui all'Articolo 12 sono state espletate, e sara' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti Contraenti un anno prima di ogni data di scadenza. 2. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati anteriormente alla data di scadenza del presente Accordo, come stabilito nel presente Articolo 13, le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni dopo le summenzionate date. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO A ROMA, il 15 Gennaio 1993 in due esemplari, entrambi in lingua inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Mongolia

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;713~accordo-art13 · fonte del testo

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