per danni e perdite Agli investitori di una Parte Contraente, i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente hanno subito perdite a seguito di guerre, conflitti armati, stati di emergenza, o altri eventi analoghi, sara' concesso da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda l'indennizzo o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello concesso da tale Parte Contraente ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato Terzo. Ogni pagamento effettuato in base al presente Articolo sara' liberamente trasferibile senza indebiti ritardi.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;713~accordo-art4 · fonte del testo

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