e Protezione degli Investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti sul proprio territorio ed autorizzeranno questi investimenti in conformita' con le proprie leggi e regolamenti in vigore. 2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno in qualsiasi momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, la conservazione, l'uso, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, come pure le societa' e le imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;713~accordo-art2 · fonte del testo

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