DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. La doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Mauritius, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di' tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata in Mauritius, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' comunque accordata ove l'elemento reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 3. Qualora un residente di Mauritius riceve elementi di reddito che sono imponibili in Italia, Mauritius puo', nel calcolare l'imposta di Mauritius specificata all'Articolo 2 della presente Convenzione, includere nella base imponibile dell'imposta di Mauritius, detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della Presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, il residente di Mauritius ha diritto a un credito d'imposta corrispondente all'ammontare dell'imposta italiana prelevata. Il credito d'imposta, comunque, non deve superare l'ammontare dell'imposta di Mauritius relativa al reddito considerato. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo, qualora l'imposta sui dividendi provenienti da ciascuno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato in conformita' della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'Articolo 10.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;712~convenzione-art23 · fonte del testo

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