1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Portogallo, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate, l'imposta sui redditi pagata in Portogallo, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono parimenti applicabili nel caso in cui l'imposta portoghese sul reddito sia stata oggetto di esenzione o di riduzione come se la detta esenzione o riduzione non fosse stata accordata. 4. Se un residente del Portogallo riceve redditi che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Portogallo dedurra' dall'imposta portoghese sui redditi di tale residente un'ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. La deduzione non puo' tuttavia eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;562~art22 · fonte del testo

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