DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente Articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Kuwait, L'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata nel Kuwait, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' comunque accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 3. Per quanto concerne il Kuwait: se un residente del Kuwait possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, il Kuwait puo' assoggettare ad imposta questi elementi di reddito e puo' accordare uno sgravio per le imposte italiane corrisposte ai sensi delle disposizioni della propria legislazione interna. In tal caso, il Kuwait deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate, l'imposta sul reddito pagate in Italia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta kuwaitiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 4. L'imposta e' determinata nei confronti dei residenti di entrambi gli Stati contraenti in conformita' delle loro rispettive legislazioni interne a meno che non sia stabilito diversamente nella presente Convenzione.

Testo vigente dal 4 febbraio 1992

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