[1]per Eliminare la Doppia Imposizione

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne il Mozambico: se un residente del Mozambico possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, il Mozambico, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificato nell'art. 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, il Mozambico deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Italia ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta mozambicana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Mozambico ad imposizione mediante ritenuta alla fonte su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione mozambicana. 3. Per quanto concerne l'Italia: se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Mozambico, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Mozambico, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta alla fonte su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 4. Se, in conformita' alla legislazione di uno degli Stati contraenti e per finalita' di sviluppo economico, le imposte cui si applica la presente Convenzione non sono in tutto o in parte prelevate per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 2 e 3 limitatamente agli utili delle imprese considerate all'art. 7.

Testo vigente dal 21 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;110~convenzione-art23 · fonte del testo

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