[1]ARTICOLO IV

[2]1. I paragrafi 2 e 3 dell'Articolo 23 "Eliminazione della doppia imposizione" sono modificati come segue: "2. Nel caso dell'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili a Mauritius, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata a Mauritius, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'imposta pagata a Mauritius, per la quale spetta la detrazione, e' solo l'ammontare pro-rata che corrisponde al reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ad una ritenuta a titolo d'imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, anche su richiesta del beneficiario, in conformita' alla legislazione italiana. 3. Nel caso di Mauritius: Allorche' un residente di Mauritius ricavi elementi di reddito che sono imponibili in Italia, Mauritius, nel calcolare l'Imposta mauriziana specificata all'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere, nella base su cui si applica l'Imposta mauriziana, detti elementi del reddito, a meno che espresse disposizioni della Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso il residente di Mauritius avra' diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta italiana riscossa. Il credito d'imposta non puo' tuttavia eccedere la quota d'Imposta mauriziana attribuibile ai predetti elementi di reddito." 2. Il Paragrafo 4 dell'Articolo 23 e' soppresso.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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