1. La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre:

  • 1)una copia autentica della decisione;
  • 2)in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia della citazione, munita di dichiarazione di conformita' all'originale, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto. 2. La parte che intende far valere, nell'altro Stato contraente, una decisione resa in una delle procedure menzionate al paragrafo 1 dell'articolo 5 deve produrre, inoltre:
  • 1)se la decisione e' stata pronunciata in Austria, una attestazione del tribunale che ha giudicato in prima istanza comprovante che detta decisione ha efficacia in cosa giudicata;
  • 2)se la decisione e' stata pronunciata in Italia, una attestazione del cancelliere comprovante che non e' stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione. 3. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve essere munita della formula esecutiva. 4. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da una traduzione, la cui esattezza deve essere attestata da un traduttore giurato di uno dei due Stati. 5. I documenti di cui al presente articolo non necessitano, per l'uso nello Stato richiesto, ne' di legalizzazione, ne' di altro requisito formale equivalente.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612~convenzione-art18 · fonte del testo

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