[1]Articolo IV.

[2]Nelle materie non previste agli articoli II e III, i tribunali dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata sono competenti:

  • 1)se, alla data della presentazione della domanda giudiziale, il convenuto aveva il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio di detto Stato;
  • 2)se il convenuto, avendo o avendo avuto uno stabilimento o una succursale a carattere commerciale o industriale o anche di altra natura sul territorio di detto Stato, vi e' stato citato per una controversia attinente all'esercizio da detto stabilimento o succursale;
  • 3)se, per accordo espresso o tacito dell'attore, e del convenuto, l'obbligazione contrattuale oggetto della controversia e' stata, o dovrebbe essere, eseguita nel territorio di detto Stato;
  • 4)se, in materia di extra contrattuale, il fatto da cui essa deriva si e' verificato nel territorio di detto Stato;
  • 5)se il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dei tribunali di detto Stato sia mediante elezione di domicilio, sia mediante convenzione che ad essi attribuisce competenza, sempre che la legge dello Stato richiesto non vi si opponga a motivo dell'oggetto della controversia;
  • 6)se il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza aver sollevato eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito;
  • 7)se, trattandosi di una domanda riconvenzionale, detti tribunali sono stati riconosciuti competenti per statuire sulla domanda principale ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764~artiv · fonte del testo

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