La competenza dell'autorita' giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione e' stata pronunciata, e' fondata ai sensi dell'articolo precedente nei casi seguenti:

  • 1)quando, trattandosi di un'azione personale o mobiliare, il convenuto, o uno dei convenuti, nel caso di indivisibilita' dell'azione, era domiciliato o residente nel detto Stato al momento della notificazione dell'atto introduttivo della domanda;
  • 2)quando il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale o industriale o una succursale nello Stato dove la decisione e' stata pronunciata, vi era stato citato per una controversia attinente all'esercizio dello stabilimento o della succursale;
  • 3)quando si tratta di una domanda riconvenzionale connessa alla domanda principale o alle eccezioni opposte a quest'ultima;
  • 4)quando si tratta di una controversia concernente lo stato, la capacita' o i rapporti di famiglia tra cittadini dello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata;
  • 5)quando si tratta di una controversia concernente la successione di un cittadino dello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata o una successione aperta nel detto Stato;
  • 6)quando si tratta di una controversia avente per oggetto beni situati nello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata;
  • 7)quando si tratta di domanda concernente obbligazioni sorte o da eseguirsi nel territorio dello Stato in cui la decisione e' stata pronunciata;
  • 8)in ogni altro caso in cui la competenza e' prevista da altra convenzione in vigore fra i due Stati contraenti od e' fondata secondo le regole sulla competenza giudiziaria internazionale ammesse dalla legislazione dello Stato in cui la decisione e' fatta valere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali il diritto dello Stato richiesto riconosce come esclusivamente competenti le proprie giurisdizioni o quelle di un terzo Stato.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art4 · fonte del testo

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