[1]CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria aggiuntiva alla Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 concernente la procedura civile

[2]Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, animati dal desiderio di facilitare nei rapporti reciproci fra i due Stati l'applicazione della Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 concernente la procedura civile, hanno deciso di concludere una Convenzione aggiuntiva. A tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari Il Presidente della Repubblica italiana: l'Ambasciatore d'Italia in Austria Dr. ANDREA CAGIATI; Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: il Ministro Federale degli affari esteri Dr. ERICH BIELKA i quali, essendosi scambiati i rispettivi pieni poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO 1.

[4]I cittadini di ciascuno dei due Stati godono, nel territorio dell'altro, di uguale trattamento dei cittadini di quest'ultimo, per quanto concerne la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro beni. A tal fine essi hanno libero accesso ai tribunali, e possono stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei cittadini dello altro Stato.

Testo vigente dal 27 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;342~art1 · fonte del testo

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