[1]ACCORDO

[2]TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE

[3]Il Presidente della Repubblica italiana e Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria animati dal desiderio di completare la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 - in prosieguo chiamata Convenzione - nei rapporti tra i due Stati e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto di stipulare un accordo, ed a tal fine hanno nominato loro plenipotenziari il Presidente della Repubblica italiana il Senatore Giuseppe MEDICI, Ministro degli Affari Esteri;

[4]il Presidente federale della Repubblica d'Austria il Dott. Rudolf KIRCHSCHLÄGER, Ministro Federale degli Affari esteri.

[5]I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

[6]Articolo I (aggiuntivo all'art. 1 della Convenzione)

[7]L'assistenza giudiziaria sara' prestata anche:

  • a)in questioni attinenti alla sospensione della pena, alla interruzione della pena e alla sospensione condizionale dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza;
  • b)nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita, per altri provvedimenti penali ingiusti o per ingiusta condanna;
  • c)in materia di grazia;
  • d)mediante la notificazione di provvedimenti e mandati relativi all'esecuzione della pena nonche' delle decisioni relative a spese procedurali.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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