[1]complementari

[2]Le disposizioni complementari che alcuni Stati contraenti o alcune ferrovie partecipanti pubblicano per l'esecuzione della Convenzione sono da essi comunicate all'Ufficio centrale. Queste disposizioni complementari possono essere messe in vigore, sulle ferrovie che vi hanno aderito, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato, senza che esse possano derogare alla presente Convenzione. La loro entrata in vigore e' notificata all'Ufficio Centrale.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art56 · fonte del testo

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