Direttore generale ed il personale dell'Impresa 1. L'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio ed a seguito della candidatura del Consiglio di amministrazione, elegge il Direttore generale dell'Impresa che non deve essere un membro del Consiglio di amministrazione. Il Direttore generale e' eletto per un periodo fisso, non superiore ai cinque anni, e puo' essere rieletto per ulteriori periodi. 2. Il Direttore generale e' legale rappresentante e capo esecutivo dell'Impresa ed e' direttamente responsabile innanzi al Consiglio di amministrazione dello svolgimento delle attivita' dell'Impresa. Egli e' responsabile della organizzazione, amministrazione, nomina e licenziamento del personale dell'Impresa, conformemente alle norme ed ai regolamenti di cui all'articolo 6, 1 del presente Allegato. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e puo' partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio quando questi organi trattano di questioni relative all'Impresa. 3. La considerazione dominante nel reclutamento e nell'assunzione del personale e nella determinazione delle loro condizioni di lavoro, e' la necessita' di assicurare il piu' alto livello di efficienza e di competenza tecnica. Fatta salva questa considerazione, va tenuta nel debito riguardo l'importanza di reclutare il personale sulla base di una equa distribuzione geografica. 4. Nell'espletamento delle loro funzioni sia il Direttore generale che il personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo o da qualsiasi altra fonte esterna all'Impresa. Essi si astengono da qualsiasi azione incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali dell'Impresa, responsabili soltanto nei confronti dell'Impresa. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale ed a non cercare di influenzarli nell'espletamento delle loro funzioni. 5. Gli obblighi di cui all'articolo 168, 2, gravano anche sul personale dell'Impresa.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iv-art7 · fonte del testo

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