di permanenza in carica 1. I membri del Tribunale sono eletti per un periodo di nove anni e possono essere rieletti; tuttavia, per quanto riguarda i membri eletti con la prima elezione, la carica di sette di essi cessa alla fine dei tre anni quella di altri sette alla fine dei sei anni. 2. I membri del Tribunale, la cui carica cessa alla fine dei periodi iniziali di tre e sei anni sopramenzionati, sono estratti a sorte dal Segretario generale delle Nazioni Unite immediatamente dopo la prima elezione. 3. I membri del Tribunale continuano ad adempiere alle loro funzioni fino a quando non siano stati sostituiti. Benche' sostituiti, essi portano a termine quei procedimenti cui possano aver dato inizio prima della data della loro sostituzione. 4. In caso di dimissioni di un membro del Tribunale, la lettera di dimissioni e' indirizzata al Presidente del Tribunale. Il seggio diventa vacante al momento della ricezione di tale lettera.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art5 · fonte del testo

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