Art. 1 (Allegato III)
ALLEGATO III. DISPOSIZIONI DI BASE PER LA PROSPEZIONE, L'ESPLORAZIONE E LO SFRUTTAMENTO Articolo 1 Diritti sui minerali Il trasferimento dei diritti sui minerali avviene al momento dell'estrazione, conformemente alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
