Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994
Legge 14 dicembre 1994, n. 686
- Aggiornato al
- 16 dicembre 1994
- Articoli
- 177
- Versioni storiche
- 238
- Art. 1ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica…
- Art. 2Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati…
- Art. 3I nuovi Stati membri si impegnano, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei…
- Art. 4I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi…
- Art. 5Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunita', con uno o piu' Stati terzi…
- Art. 6L'articolo 234 del trattato CE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano…
- Art. 7Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, possono essere…
- Art. 8Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie…
- Art. 9Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di…
- Art. 10L'applicazione dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni e'…
- Art. 11L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a…
- Art. 12Il secondo comma dell'articolo 27 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 146…
- Art. 13L'articolo 28 del trattato CECA e' sostituito dal seguente: "Articolo 28 Il Consiglio…
- Art. 14Il quarto comma dell'articolo 95 del trattato CECA e' sostituito dal seguente: "Queste…
- Art. 15Il paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato CE e il paragrafo 2 dell'articolo 118 del…
- Art. 16Il primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 9 del trattato CECA, il primo comma del…
- Art. 17Il primo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 165 del…
- Art. 18Il secondo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 165…
- Art. 19Il secondo comma dell'articolo 18 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia…
- Art. 20Il primo comma dell'articolo 32 bis del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 166…
- Art. 21Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 ter del trattato CECA, il secondo e terzo comma…
- Art. 22Il paragrafo 1 dell'articolo 45 B del trattato CECA, il paragrafo 1 dell'articolo 36 B…
- Art. 23Il primo comma dell'articolo 194 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 166 del…
- Art. 24Il secondo comma dell'articolo 198 A del trattato CE e' sostituito dal seguente: "Il…
- Art. 25Il primo comma dell'articolo 18 del trattato CECA e' sostituito dal seguente: "Presso la…
- Art. 26Il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 134 del trattato CEEA e' sostituito dal…
- Art. 27Il paragrafo 1 dell'articolo 227 del trattato CE e' sostituito dal seguente: "1. Il…
- Art. 28E' inserito come lettera d) dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, come lettera…
- Art. 29Gli atti elencati nell'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti…
- Art. 30Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato II del presente atto, resi necessari…
- Art. 31Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione ciascuno dei nuovi Stati membri…
- Art. 32Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato…
- Art. 33Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia puo'…
- Art. 34In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, il…
- Art. 35Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Norvegia…
- Art. 36Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, le norme contenute nel…
- Art. 37Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso alle…
- Art. 38Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura…
- Art. 391 Fino alla data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a…
- Art. 40Dopo la data di integrazione del regime specifico stabilito dagli articoli da 156 a 165 e…
- Art. 41Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle…
- Art. 42Le modalita' tecniche che risultano necessarie al fine di applicare gli articoli 39, 40 e…
- Art. 43Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle…
- Art. 44La parte delle possibilita' di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una…
- Art. 45Dalla data di adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle…
- Art. 46Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle…
- Art. 47La parte delle possibilita' di pesca comunitarie da attribuire all'Unione attuale, nelle…
- Art. 48Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni, comprensive del contesto…
- Art. 49Fino al 30 giugno 1998 la Norvegia e' autorizzata a fissare i livelli dei tassi di…
- Art. 50Durante un periodo di un anno a decorrere dalla data di adesione, nelle acque soggette…
- Art. 51Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, la Norvegia puo'…
- Art. 52A decorrere dalla data di adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Norvegia…
- Art. 53Durante un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di adesione, sono soggette ad…
- Art. 54Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano…
- Art. 55Per ogni prodotto il dazio di base per l'allineamento alla tariffa doganale comune di cui…
- Art. 56Il Regno di Norvegia puo' mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere…
- Art. 57Dal 1 gennaio 1995, il Regno di Norvegia applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul…
- Art. 58Il Regno di Norvegia e' autorizzato ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un contingente…
- Art. 591 Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Norvegia applica le disposizioni degli accordi di cui…
- Art. 60L'articolo 59 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria…
- Art. 61Il Regno di Norvegia si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dalla…
- Art. 62Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Estonia, la…
- Art. 63Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie…
- Art. 64Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui…
- Art. 65Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate e controllate come se l'imposta…
- Art. 66Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunita' versa al Regno di Norvegia, a…
- Art. 67La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Norvegia ai pagamenti residui dopo la…
- Art. 68La quota di partecipazione del Regno di Norvegia al finanziamento del meccanismo…
- Art. 69Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato…
- Art. 70In deroga agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la…
- Art. 71Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Repubblica d'Austria procede, a…
- Art. 72Fino al 1 gennaio 1996 la Repubblica d'Austria puo' mantenere, verso gli altri Stati…
- Art. 73Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano…
- Art. 74La Repubblica d'Austria puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1996, nei confronti della…
- Art. 75Dal 1 gennaio 1995, la Repubblica d'Austria applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973…
- Art. 76Dal 1 gennaio 1995 la Repubblica d'Austria applica le disposizioni degli accordi di cui…
- Art. 77L'articolo 76 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria…
- Art. 78La Repubblica d'Austria si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dalla…
- Art. 79Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie…
- Art. 80Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui…
- Art. 81Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunita' versa alla Repubblica d'Austria…
- Art. 82La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica d'Austria ai pagamenti residui…
- Art. 83La quota di partecipazione della Repubblica d'Austria al finanziamento del meccanismo…
- Art. 84Per un periodo di quattro anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato…
- Art. 85Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, la Repubblica di Finlandia…
- Art. 86In deroga all'articolo 73 B del trattato CE, la Repubblica di Finlandia puo' applicare…
- Art. 87In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la…
- Art. 88Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, le norme contenute nel…
- Art. 89Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso…
- Art. 90Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura…
- Art. 91Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle…
- Art. 92Le modalita' tecniche che risultano necessarie al fine di applicare l'articolo 91 sono…
- Art. 93Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle…
- Art. 94La parte delle possibilita' di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una…
- Art. 95Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle…
- Art. 96Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia con…
- Art. 97Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano…
- Art. 98Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune di…
- Art. 99La Repubblica di Finlandia puo' mantenere, per un periodo di tre anni a decorrere…
- Art. 100Dal 1 gennaio 1995, la Repubblica di Finlandia applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973…
- Art. 101La Repubblica di Finlandia e' autorizzata ad aprire, fino al 31 dicembre 1999, un…
- Art. 102Dal 1 gennaio 1995 la Repubblica di Finlandia applica le disposizioni degli accordi di…
- Art. 103L'articolo 102 si applica: agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria…
- Art. 104La Repubblica di Finlandia si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dalla…
- Art. 105Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Estonia, la…
- Art. 106Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie…
- Art. 107Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune e altri dazi", di cui…
- Art. 108Le risorse proprie provenienti dall'IVA sono calcolate e controllate come se le isole…
- Art. 109Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunita' versa alla Repubblica di…
- Art. 110La quota di partecipazione finanziaria della Repubblica di Finlandia ai pagamenti residui…
- Art. 111La quota di partecipazione della Repubblica di Finlandia al finanziamento del meccanismo…
- Art. 112Per un periodo di 4 anni dalla data di adesione le disposizioni di cui all'allegato XII…
- Art. 113Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, il Regno di Svezia puo'…
- Art. 114In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, il Regno…
- Art. 115Fatte salve disposizioni diverse dal presente Capo, le norme contenute nel presente atto…
- Art. 116Fatte salve disposizioni diverse previste dal presente Capo, il regime di accesso…
- Art. 117fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura…
- Art. 118Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle…
- Art. 119Le modalita' tecniche che risultano necessarie al fine di applicare l'articolo 118 sono…
- Art. 120Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle…
- Art. 121La parte delle possibilita' di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una…
- Art. 122Salvo disposizioni diverse nel presente atto, le condizioni a cui i quantitativi…
- Art. 123Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle…
- Art. 124Dalla data dell'adesione, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi…
- Art. 125Per un periodo che non puo' superare tre anni a decorrere dalla data di adesione il…
- Art. 126Gli atti indicati nell'elenco riportato nell'allegato VI del presente atto si applicano…
- Art. 127Dal 1 gennaio 1995, il Regno di Svezia applica: a) l'accordo del 20 dicembre 1973 sul…
- Art. 128Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Svezia applica le disposizioni degli accordi di cui…
- Art. 129L'articolo 128 si applica: - agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria…
- Art. 130Il Regno di Svezia si ritira, con effetto al 1 gennaio 1995, tra l'altro, dalla…
- Art. 131Qualora i nuovi accordi commerciali che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Estonia, la…
- Art. 132Ogni riferimento alla decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie…
- Art. 133Le entrate denominate "dazi della tariffa doganale comune o altri dazi", di cui…
- Art. 134Il primo giorno lavorativo di ciascun mese la Comunita' versa al Regno di Svezia, a…
- Art. 135La quota di partecipazione finanziaria del Regno di Svezia ai pagamenti residui dopo la…
- Art. 136La quota di partecipazione del Regno di Svezia al finanziamento del meccanismo…
- Art. 137Il presente titolo riguarda i prodotti agricoli ad eccezione dei prodotti soggetti al…
- Art. 138Durante il periodo transitorio e salvo autorizzazione della Commissione, l'Austria, la…
- Art. 139La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia a mantenere aiuti non…
- Art. 140La Commissione autorizza l'Austria, la Finlandia e la Norvegia ad accordare gli aiuti…
- Art. 141Qualora sussistano serie difficolta' derivanti dall'adesione, che permangano dopo la…
- Art. 142La Commissione autorizza la Finlandia, la Norvegia e la Svezia a concedere aiuti…
- Art. 143Gli aiuti di cui agli articoli da 138 a 142, nonche' tutti gli altri aiuti nazionali…
- Art. 144Nel settore degli aiuti di cui agli articoli 92 e 93 del trattato CE: a) tra i regimi di…
- Art. 145Le scorte pubbliche detenute al 1 gennaio 1995 dai nuovi Stati membri in virtu' della…
- Art. 146Dal 1 gennaio 1995 il Regno di Norvegia deve garantire l'abolizione di tutte le…
- Art. 147Nel settore agricolo, qualora gli scambi tra uno o piu' nuovi Stati membri e la…
- Art. 148Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza…
- Art. 149Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime…
- Art. 150Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica…
- Art. 151Gli atti elencati nell'allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi…
- Art. 152Fino al 1 gennaio 1996, in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita'…
- Art. 153Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle…
- Art. 154Il Parlamento europeo si riunisce al piu' tardi un mese dopo l'adesione. Esso apporta al…
- Art. 155Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari…
- Art. 156Immediatamente dopo l'adesione la Commissione e' completata mediante la nomina di quattro…
- Art. 157Immediatamente dopo l'adesione sia la Corte di giustizia che il Tribunale di primo grado…
- Art. 158Immediatamente dopo l'adesione la Corte dei conti e' completata con la nomina di quattro…
- Art. 159Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale e' completato con la…
- Art. 160Immediatamente dopo l'adesione il Comitato delle Regioni e' completato con la nomina di…
- Art. 161Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunita' europea del carbone…
- Art. 162Immediatamente dopo l'adesione il Comitato scientifico e tecnico e' completato con la…
- Art. 163Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario e' completato con la nomina di due…
- Art. 164Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei Comitati istituiti dai…
- Art. 165Per i Comitati elencati nell'allegato XVI, il mandato dei nuovi membri scade…
- Art. 166Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle…
- Art. 167L'applicazione, in ciascuno dei nuovi Stati membri, degli atti elencati nell'allegato…
- Art. 168I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento…
- Art. 169Quando gli atti delle istituzioni precedenti all'adesione richiedono adattamenti in…
- Art. 170I testi degli atti delle istituzioni anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o…
- Art. 171Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e…
- Art. 172Dalla data di adesione, i nuovi Stati membri provvedono affinche' ogni pertinente…
- Art. 173Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul…
- Art. 174Gli allegati da I a XIX e i protocolli dal n. 1 al n. 10, acclusi al presente atto, ne…
- Art. 175Il Governo della Repubblica francese rimettera' ai governi dei nuovi Stati membri copia…
- Art. 176Il Governo della Repubblica italiana rimettera' ai governi dei nuovi Stati membri copia…
- Art. 177Il Segretario Generale rimettera' ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata…
