Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione nella sua composizione attuale da parte di pescherecci battenti bandiera della Finlandia e immatricolati e/o registrati in un porto della Finlandia, in appresso denominati "pescherecci della Finlandia", e' sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art90 · fonte del testo

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