1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi si impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attivita'. 2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri attuali e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti. 3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonche' rispetto a quelle relative alle Comunita' o all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da altre dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art4 · fonte del testo

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