1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Repubblica d'Austria procede, a decorrere dalla data di adesione, ad un progressivo riordinamento del monopolio dei tabacchi lavorati che presentano un carattere commerciale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 del trattato CE in modo che, al piu' tardi entro tre anni dalla data di adesione, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci. 2. Per quanto attiene ai prodotti riportati nell'elenco di cui all'allegato IX, il diritto esclusivo d'importazione e' soppresso, al piu' tardi entro tre anni dalla data di adesione. La soppressione di detto diritto esclusivo viene effettuata mediante l'apertura progressiva, a decorrere dalla data di adesione, di contingenti all'importazione di prodotti provenienti dagli Stati membri. All'inizio di ciascuno dei tre anni suddetti, la Repubblica d'Austria apre un contingente calcolato sulla base delle seguenti percentuali del consumo nazionale: 15% il primo anno, 40% il secondo anno, 70% il terzo anno. I quantitativi corrispondenti a dette percentuali, per i tre anni, sono stabiliti nell'elenco di cui all'allegato IX. I contingenti di cui al precedente comma sono aperti a tutti gli operatori, senza restrizioni, e i prodotti importati nell'ambito di tali contingenti non possono essere soggetti, nella Repubblica d'Austria, ad un diritto esclusivo di commercializzazione a livello del commercio all'ingrosso; i prodotti importati in regime di contingente e venduti al dettaglio devono essere messi a disposizione del consumatore in modo non discriminatorio. 3. Entro un anno dall'adesione, la Repubblica d'Austria istituisce un'autorita' indipendente incaricata di concedere autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio, conformemente al trattato CE.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art71 · fonte del testo

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