Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Norvegia e immatricolati e/o registrati in un porto norvegese, in appresso denominati "pescherecci della Norvegia", e' sottoposto al regime definito alla presente sottosezione. A decorrere dalla data di adesione il suddetto regime di accesso garantira' il mantenimento, da parte della Norvegia, delle possibilita' di pesca definite all'articolo 44.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art38 · fonte del testo

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