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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006 · Legge 18 marzo 2008, n. 68
- Aggiornato al
- 10 aprile 2008
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- 21
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- 25
- Art. 1ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL…
- Art. 2Nazionali (1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno…
- Art. 3(1) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare…
- Art. 4(1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati o sottotitolati, fino…
- Art. 5dei produttori (1) La proporzione degli apporti rispettivi dei coproduttori dei due Paesi…
- Art. 6multilaterali (1) Le Parti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di…
- Art. 7dei film e lingue (1) Ciascun film di coproduzione deve comportare, oltre al negativo…
- Art. 8temporanea Le Parti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione…
- Art. 9degli apporti (1) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere…
- Art. 10dei mercati (1) Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori…
- Art. 11tra i coproduttori I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi…
- Art. 12delle coproduzioni L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorita'…
- Art. 13dei film Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le…
- Art. 14dei film di coproduzione (1) I film di coproduzione devono essere presentati con la…
- Art. 15nei festival internazionali (1) I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai…
- Art. 16di procedura e istanza per la qualificazione (1) Le Autorita' competenti di entrambe le…
- Art. 17Mista (1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta…
- Art. 18all'importazione Nessuna restrizione sara' attuata per l'importazione, la distribuzione e…
- Art. 19in vigore (1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della…
- Art. 20Il presente Accordo potra' essere modificato, in accordo con quanto previsto…
- Art. 21delle controversie Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti circa…
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