[1]dei produttori

[2](1) La proporzione degli apporti rispettivi dei coproduttori dei due Paesi puo' variare per ogni film dal dieci (10) al novanta (90) per cento. L'apporto dei coproduttori deve comportare in linea di massima una partecipazione tecnica ed artistica effettiva, propOrzionale alla partecipazione finanziaria. (2) Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma (1). (3) Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino sia costituito da piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68~accordo-art5 · fonte del testo

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