[1]di procedura e istanza per la qualificazione

[2](1) Le Autorita' competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica Italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica Argentina, (2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, di massima, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. In ogni caso la presentazione dell'istanza di ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese; in caso contrario il film non potra' essere riconosciuto quale coproduzione ai sensi del presente Accordo. (3) In linea di massima, le Autorita' competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione entro il piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni. Il paese del coproduttore minoritario aspettera' la comunicazione da parte del paese del coproduttore maggioritario.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68~accordo-art16 · fonte del testo

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